Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti

Legge n. 203/2024, introduce la risoluzione del rapporto per "fatti concludenti" in caso di assenza ingiustificata protratta.

“ Una situazione che spesso si verifica nel mondo agricolo quando i lavoratori si assentano per ritornare nel Paese di origine. “

L’istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotto dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), prevede una specifica procedura che il datore di lavoro è tenuto a seguire per il licenziamento del lavoratore, assente ingiustificato, senza dover pagare il contributo di ingresso (c.d. ticket) alla NASpI (trattamento di disoccupazione).

L’articolo 19 del Collegato lavoro ha introdotto il comma 7bis all’art. 26 del Dlgs n. 151/2015, secondo il quale

in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza

La norma potrebbe essere di interesse per quelle imprese che si erano trovate a versare il contributo di ingresso alla NASpI al termine della procedura di licenziamento per giusta causa, in favore di un lavoratore che si era allontanato dall’azienda, senza aver formalizzato le proprie dimissioni.

Il tenore letterale della norma consente, ragionevolmente, di concludere per l’alternatività tra la procedura di licenziamento e quella di dimissioni per fatti concludenti, nel senso che il datore può decidere se procedere con il licenziamento seguendo, una volta accertato il decorso temporale previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, l’iter previsto dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e dal contratto collettivo applicato (contestazione – giustificazioni – provvedimento di risoluzione del rapporto) pagando, oltre alle competenze di fine rapporto, il contributo di ingresso alla NASpI.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA?

In primo luogo, la sede territoriale dell’Ispettorato alla quale indirizzare la comunicazione dell’assenza ingiustificata è individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

La comunicazione va effettuata solo se il datore di lavoro intende applicare la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio del periodo di assenza.

Rispetto al periodo di assenza contrattuale la nota non fornisce indicazioni, ma si ritiene che, in mancanza di precisazioni da parte del Ministero, sia quanto meno prudente a parere di chi scrive, non riferirsi a quello previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare (in genere 3 o 4 giorni di assenza) ma attenersi alla legge attendendo il compimento dell’assenza di almeno 15 giorni.

La nota dell’Ispettorato non precisa se i giorni devono essere di calendario o di lavoro. E’ prudenziale propendere per la seconda ipotesi in quanto in caso di part time verticale pochissimi giorni di assenza potrebbero far scattare la procedura (si pensi ad esempio al lavoratore che lavora un giorno alla settimana). In merito al contratto collettivo che può definire il periodo di assenza, la legge è molto chiara: si tratta di quello collettivo nazionale.

Comunicazione all’Ispettorato

La comunicazione all’Ispettorato (il modulo è reperibile in allegato alla nota dell’Ispettorato n. 579/2025) deve essere effettuata preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede o con altro mezzo che garantisca la prova della ricezione. L’Ispettorato potrà contattare il lavoratore, ma anche altro personale dell’azienda per accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. I controlli dovranno essere avviati e conclusi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o dalla legge ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Non è quindi necessario attendere l’esito degli accertamenti, che peraltro non sono obbligatori. Nel caso in cui: a) il lavoratore giustifichi, non tanto i motivi dell’assenza, ma l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore di lavoro o comunque la circostanza di averli comunicati; 2) l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto dalla norma.

Va evidenziato che la comunicazione dell’Ispettorato avverrà soltanto per comunicare l’inefficacia della risoluzione al lavoratore e al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta. Nessuna comunicazione dell’Ispettorato è prevista in caso diverso. La nota dell’Ispettorato precisa che nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.

Cosa comportano le dimissioni per fatti concludenti?

Il datore non pagherà più il ticket di ingresso alla NASpI e potrà trattenere, all’atto della erogazione delle competenze di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso. Il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato non potrà fruire del trattamento di NASpI, essendo, quest’ultimo destinato a chi ha perso involontariamente il lavoro.

“ Le procedure previste dal Collegato Lavoro (Legge n.203/2024). “

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