” Disciplina speciale, contribuzione e adempimenti. “
Il settore agricolo si distingue sul piano contributivo e previdenziale per una disciplina speciale che si differenzia significativamente da quella prevista per la generalità dei datori di lavoro. Tale specialità trova la propria giustificazione nelle peculiarità strutturali del lavoro agricolo, legate alla stagionalità, alla dipendenza dai cicli biologici e dagli agenti atmosferici, nonché alla specificità dei mercati di riferimento.
L’INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEL DATORE DI LAVORO
Il perimetro del settore agricolo ai fini previdenziali è definito, in primo luogo, dall’art. 2135 c.c., che individua le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame. La Circolare INPS n. 143 del 20 giugno 1989 ha chiarito che rientrano nel settore agricolo anche le imprese cooperative e i loro consorzi che svolgono, in via ordinaria, attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione prevalentemente di prodotti agricoli e zootecnici propri ovvero conferiti dai soci.
L’ambito di applicazione è stato successivamente esteso dalla Circolare INPS n. 65 del 25 marzo 1996, che ha incluso la bachicoltura, la caccia e cattura di animali destinati all’allevamento e al ripopolamento della selvaggina, nonché le aziende che esercitano attività di utilizzazione delle foreste e dei boschi.
L’ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Con specifico riferimento all’agriturismo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento consolidato in materia di classificazione previdenziale. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11076/2006 e n. 10905/2011, ha ribadito che l’attività agrituristica può essere ricondotta al settore agricolo soltanto quando le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame conservino carattere principale rispetto a quelle ricettive e di ospitalità, le quali devono porsi in un rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola.
LE ATTIVITÀ CONNESSE
Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dell’allevamento, la Circolare INPS n. 94 del 20 giugno 2019 non lascia dubbi sull’inquadramento nel settore agricolo, quando svolte dallo stesso imprenditore.
L’INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE
Un principio fondamentale nel settore agricolo, codificato all’art. 6 della L. n. 92/1979, modificato dal D.Lgs. n. 173/1998, è che l’inquadramento previdenziale del lavoratore dipende dall’attività concretamente svolta e non dalla natura giuridica o dall’inquadramento dell’impresa datrice di lavoro. Tale norma — di carattere innovativo ed eccezionale rispetto alla regola generale secondo cui l’inquadramento del lavoratore segue quello del datore — consente di qualificare come agricoli i lavoratori addetti ad attività specificamente indicate (raccolta di prodotti agricoli, cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli; sistemazione e manutenzione agraria e forestale; creazione e manutenzione di aree a verde), anche se l’azienda è inquadrata in un settore diverso dall’agricoltura.
Questo principio è stato ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2523/2016, ha osservato che «rileva ai fini previdenziali l’effettiva natura delle mansioni espletate dal singolo lavoratore le quali, se riconducibili ad attività di raccolta ovvero cernita di prodotto precedentemente raccolto, determinano l’inquadramento previdenziale del prestatore nel settore agricolo, ancorché l’azienda risulti inquadrata in altro settore». Analogamente, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 44/2020, ha confermato che «la norma in questione qualifica come agricoli i lavoratori (…) valorizzando dunque la natura oggettiva della prestazione di lavoro».
LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI
Operai agricoli
Gli operai agricoli sono assoggettati a un regime speciale che disciplina la determinazione, la denuncia, la riscossione e il versamento dei contributi. Le principali forme assicurative gestite dall’INPS riguardano:
- Assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- NASpI (estesa agli operai a tempo indeterminato dalla Legge di Bilancio 2022, art. 1, comma 221, lett. a), L. n. 234/2021);
- Assicurazioni di malattia e maternità;
- Fondo di garanzia per il TFR;
- CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli);
- Assegno per il nucleo familiare, nei casi ancora previsti.
IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI
Per questa categoria, oltre alla contribuzione obbligatoria INPS, trovano applicazione le disposizioni dell’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura), presso il quale è prevista l’iscrizione obbligatoria per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L’ENPAIA gestisce altresì il TFR, accantonando la quota annua, rivalutando le somme al 31 dicembre dell’anno precedente e corrisponde l’importo direttamente all’assicurato alla cessazione del rapporto. La base imponibile ai fini INPS e ENPAIA coincide con la retribuzione effettivamente spettante, con il limite del minimale contrattuale.
LAVORATORI AUTONOMI
Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), mezzadri, coloni e soccidari sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione speciale INPS e al versamento della relativa contribuzione.
LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONA GEOGRAFICA
I datori di lavoro agricoli ubicati in zone classificate come particolarmente svantaggiate (ex territori montani) o zone agricole svantaggiate, ai sensi della Delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, beneficiano di significative riduzioni contributive.
L’agevolazione è riconosciuta dall’INPS a condizione che il datore rispetti la normativa in materia di collocamento (art. 9, co. 5-bis, L. 67/88). Il mancato rispetto determina la perdita dell’agevolazione per i soli periodi interessati e il recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate dalle sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, co. 8-9, L. 388/2000. Come chiarito dal Messaggio INPS n. 1666/2022, tali agevolazioni si applicano anche ai datori di lavoro non agricoli che impiegano lavoratori addetti ad attività classificate come agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
LE MODALITÀ DI DENUNCIA E VERSAMENTO
Il sistema UniEmens
A partire dalle competenze di gennaio 2020, le aziende trasmettono le denunce dei lavoratori agricoli con cadenza mensile tramite il sistema UniEmens, in sostituzione del previgente Modello DMAG UNICO (trimestrale). Nonostante la periodicità mensile delle comunicazioni, i versamenti contributivi mantengono la cadenza trimestrale.
La denuncia aziendale
Prima di assumere manodopera, il datore di lavoro agricolo è obbligato a dichiarare all’INPS la propria situazione aziendale (art. 5, D.Lgs. n. 375/1993), entro 30 giorni dall’assunzione. Per i lavoratori autonomi, la domanda di iscrizione alla Gestione speciale agricola va presentata entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, esclusivamente tramite il canale ComUnica.
I PROFILI ASSICURATIVI: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Una delle peculiarità più rilevanti del settore è che la riscossione dei premi INAIL per gli operai agricoli è affidata all’INPS, che li versa all’Istituto assicuratore. Il datore di lavoro agricolo non è pertanto tenuto ad aprire una posizione assicurativa territoriale (PAT) presso l’INAIL, né è soggetto al regime di autoliquidazione del premio.
L’obbligo assicurativo contro gli infortuni, previsto dall’art. 205 del D.P.R. n. 1124/1965, riguarda i lavoratori fissi e avventizi di aziende agricole o forestali, i proprietari, mezzadri e affittuari che prestino opera manuale abituale, i soci di cooperative agricole, nonché i lavoratori autonomi quali coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Restano esclusi gli impiegati, quadri e dirigenti (assicurati ENPAIA) e i dipendenti di cooperative che operino prevalentemente su approvvigionamento di mercato (assicurati nella gestione industria INAIL), come da Circolare INAIL n. 18 del 7 maggio 2026.
Nonostante l’assenza della PAT, il datore di lavoro agricolo rimane comunque tenuto agli obblighi di denuncia telematica di infortuni e malattie professionali all’INAIL.





