“ I fitofarmaci, una volta scaduti o revocati, devono essere smaltiti entro un anno, come rifiuti speciali.“
In alcuni casi i fitofarmaci, in azienda agricola, devono obbligatoriamente essere gestiti alla pari di un rifiuto. Si tratta, nello specifico, dei prodotti revocati e /o scaduti.
Come tutti gli agricoltori ormai sanno i fitofarmaci sono prodotti che possono essere acquistati, distribuiti e smaltiti solo da utilizzatori professionali, che sono coloro i quali hanno seguito un corso di formazione per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e che, ogni cinque anni, partecipano ai corsi di rinnovo. Grazie ai corsi ottengono un certificato ufficiale di Regione Lombardia, nel quale viene indicato un numero di riconoscimento. Chi non è in possesso di questo certificato, che sarebbe l’equivalente del vecchio “patentino”, non può maneggiare, tra sportare, acquistare, utilizzare e smaltire i fitofarmaci, se non delegando un contoterzista munito di certificato valido.
Durante i corsi, che anche le cooperative CARB organizzano tutti gli anni, solitamente nei mesi autunnali, vengono fornite ai partecipanti informazioni relative alle diverse tipologie di prodotti, al loro funzionamento, alle normative, alla gestione della deriva, ecc… Tra le altre cose viene spiegato loro come e dove devono essere stoccati i fitofarmaci in azienda. L’agricoltore dovrebbe avere un deposito apposito, che può essere anche un armadio con ripiani, nel quale non deve tenere prodotti diversi. In generale i prodotti fitosanitari devono essere immagazzinati in un deposito che deve essere chiuso a chiave, ma nel quale deve circolare l’aria, e nel quale devono essere apposti i cartelli di pericolo.
Una volta utilizzati, i contenitori dei fitofarmaci diventano un rifiuto speciale: non vanno riutilizzati, non possono essere smaltiti come rifiuti urbani, bruciati o interrati e vanno posizionati, con l’apertura rivolta verso l’alto e ben chiusi, in un apposito cassonetto chiuso o in sacchi in plastica etichettati. Ma i contenitori non sono l’unico rifiuto pericoloso collegato ai prodotti fitosanitari presente in azienda.
I fitofarmaci, come ben sappiamo, hanno un numero di registrazione e un’etichetta, che è decreto ministeriale. Negli anni alcuni prodotti possono essere, per svariati motivi, revocati. Ciò sta a significare che l’Unione Europea decide che non possono essere più impiegati e, il Ministero della Salute, fornisce delle indicazioni temporali che permettono la vendita e l’utilizzo entro tempi ben determinati dei prodotti commerciali finali.
Allo scadere di tale periodo il prodotto non può più essere utilizzato e diventa un rifiuto pericoloso. Lo stesso vale per i prodotti scaduti, cioè la cui registrazione non è stata rinnovata dai detentori della titolarità del prodotto, che a volte non lo ritengono più economicamente interessante o per il quale i costi di aggiornamento del dossier da presentare alla comunità europea, per prolungarne l’utilizzo, sono troppo elevati.
Dopo la data indicata dal ministero, l’agricoltore che dovesse utilizzare tali prodotti violerebbe l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 69/2014 e sarebbe soggetto alla sanzione amministrativa prevista (da 1000 € a 10000 €), salvo che il fatto costituisca reato. Cosa fare allora col prodotto scaduto e/o revocato? Che regole si devono rispettare?
Il fitofarmaco scaduto e/o revocato diventa, come accennato prima, un rifiuto pericoloso perciò la sua conservazione e il suo smaltimento sono soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Le aziende agricole possono conservare temporaneamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti. Ciò vuol dire che i prodotti in questione non possono essere messi nel deposito o nell’armadio dei fitofarmaci, ma nel cosiddetto “deposito temporaneo prima della raccolta”. Ciò, nel nostro caso, in cui le aziende difficilmente producono elevati quantitativi di questo genere di rifiuto (cioè meno di 10 metri cubi l’anno di rifiuti pericolosi), il deposito è ammesso per al massimo un anno, in un luogo adibito a “deposito temporaneo”.
Se l’agricoltore non conserva e smaltisce correttamente il fitofarmaco divenuto rifiuto pericoloso, entro i termini di legge, soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2026, che ha recepito la Direttiva europea 2024/1203, potrebbe, in alcuni casi, incappare non solo in sanzioni amministrative, ma anche penali.
Diventa perciò ancora più importante gestire correttamente e con ordine i prodotti fitosanitari prima e i rifiuti poi. È fondamentale oggi compilare il registro dei trattamenti e programmare, almeno una volta l’anno, il ritiro da parte di un centro specializzato dei rifiuti agricoli. È altresì fondamentale avere un deposito dei fitofarmaci ben organizzato e una gestione corretta dei rifiuti.
Ricordiamo ai soci CARB che molte cooperative sono attrezzate sia per offrire il servizio di compilazione dei registri dei trattamenti, sia quello del ritiro dei rifiuti direttamente, come Copag, o affidandosi ad aziende specializzate, come Agricola, Comab e Copra.


Registrazione di una sostanza attiva e di un fitofarmaco, revisione, revoca e modifica
La registrazione di una sostanza attiva in ambito fitosanitario è gestita a livello europeo, con il regolamento CE 1107/2009, ma i diversi prodotti fitosanitari possono essere commercializzati in uno Stato membro solo se autorizzati dalle autorità nazionali dello Stato membro stesso.
Le industrie produttrici di sostanze attive devono presentare alla Commissione Europea un fascicolo completo, che deve contenere prove su identità della sostanza attiva, proprietà chimico-fisiche, metodi analitici, studi tossicologici e metabolismo, residui su o negli animali, destino e comportamento ambientale, studi di ecotossicologia, ecc. La Commissione valuta se la sostanza attiva può determinare un importante beneficio per la produzione vegetale e se non ha alcun effetto nocivo su salute umana e degli animali. Valuta anche che non abbia alcun impatto inaccettabile sull’ambiente.
I principi attivi che superano l’esame vengono inseriti quindi in un elenco europeo.
Solo successivamente è possibile presentare la richiesta di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono una o più sostanze attive dell’elenco. Anche in questo caso l’azienda produttrice deve consegnare un dossier contenente studi specifici e prove sperimentali relative a: identità della sostanza attiva, proprietà chimico-fisiche, metodi analitici, dati di efficacia, studi tossicologici, residui negli alimenti, destino e comportamento ambientale, studi di ecotossicologia, classificazione ed etichettatura.
La procedura di valutazione si svolge a livello zonale (i paesi dell’U.E. sono suddivisi in tre zone – nord, centro, sud – simili da un punto di vista delle condizioni agricole, ambientali e fitosanitarie). In Italia l’etichetta viene approvata dal Ministero della Salute ed è un vero e proprio documento legale.
L’autorizzazione del fitofarmaco ha un periodo di validità indicato dall’autorizzazione stessa. Allo scadere dell’autorizzazione gli Stati membri, su richiesta del titolare del prodotto, possono rinnovare l’autorizzazione, sempre per un periodo determinato.
Gli Stati membri possono comunque in qualsiasi momento riesaminare un’autorizzazione e decidere, se necessario, di revocarla o modificarla. Anche il titolare stesso può richiedere revoca e modifica di un prodotto fitosanitario.
Il prodotto revocato, non rinnovato o modificato viene perciò tolto dal commercio e non può più essere utilizzato dall’utilizzatore professionale. In genere lo Stato membro concede un periodo di tolleranza per smaltimento, immissione sul mercato e uso delle scorte esistenti. Una volta superato questo periodo transitorio il prodotto non è più un fitofarmaco, ma diventa un rifiuto.





