Malattia oncologica, invalidante o cronica

Legge 106/2025, che garantisce ai lavoratori con gravi patologie un congedo biennale e permessi extra per le cure.

Le nuove tutele per i lavoratori

I lavoratori e le lavoratrici colpiti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, già destinatari di alcune tutele significative, hanno visto rafforzato, dal 9 agosto 2025, il sistema di garanzie normativamente previsto a loro favore.

Si tratta, purtroppo, di una platea di lavoratori e lavoratrici che si trovano nella difficile condizione di convivere con la malattia e le cure mediche e contestualmente con la necessità di tutelare il proprio posto di lavoro. La normativa, riconoscendo la particolarità di tali malattie, si pone l’obiettivo di fornire una disciplina tale da non costringere più il lavoratore ad una dolorosa scelta tra il posto di lavoro e la cura.

La legge n. 106 del 18 luglio 2025 (G.U. 25 luglio 2025, n. 171), entrata in vigore il 9 agosto 2025, contiene una serie di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. In sostanza, il legislatore ha garantito ai lavoratori ritenuti evidentemente maggiormente fragili un prolungamento del periodo di comporto e ha disposto a favore degli stessi la concessione di permessi retribuiti per esami e cure mediche a loro necessari.

IL PERIODO DI COMPORTO

La legge (art. 2110 c.c.) prevede che, in caso di malattia del lavoratore egli abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro per un certo periodo di tempo (c.d. periodo di comporto), lasciando alla contrattazione collettiva la regolamentazione della durata, del computo e delle esimenti, etc.. Conseguentemente, i contratti collettivi hanno disciplinato in maniera differente il periodo di comporto, favorendo, incolpevolmente, il trattamento differenziato del periodo di comporto per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche.

La giurisprudenza degli ultimi anni si è evoluta in chiave “protettiva” rispetto a taluni eventi e ha richiamato l’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, imponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del contratti collettivi. Alla luce di ciò, la giurisprudenza recente ha esteso le eventuali esenzioni previste da contratti collettivi (ossia le esclusioni dal calcolo del periodo di comporto) anche ai giorni necessari alla cura di malattie connotate da una condizione di gravità, come le patologie tumorali, croniche e/o degenerative.

L’art. 1 della legge n. 106/2025 riconosce la possibilità, a prescindere dalla contrattazione collettiva (e probabilmente in aggiunta a quanto da essa previsto) ai lavoratori “affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento” di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserverà il posto di lavoro, non avrà diritto alla retribuzione e non potrà svolgere alcun tipo di attività lavorativa. L’art. 1 della legge n. 106/2025 prosegue: “Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo”.

Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, tuttavia è data facoltà al lavoratore di riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. In ogni caso, “Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro”. La certificazione delle malattie in oggetto dovrà essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore e consegnata al medico del lavoro. Decorso il periodo di congedo di ventiquattro mesi è riconosciuto al lavoratore dipendente il diritto di accedere prioritariamente a modalità di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017.

I PERMESSI

Il secondo articolo della nuova legge n. 106/2025 disciplina i permessi specifici per visite, esami strumentali e cure mediche ai malati oncologici, cronici o invalidanti.

Le disposizioni relative ai permessi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La normativa prevede che: “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso (…) ” per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il diritto ai permessi viene riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

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