Sotto-contribuzione agricola e benefici contributivi

La circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025 chiarisce definitivamente la distinzione tra "benefici contributivi" e "regimi di sotto-contribuzione".

Con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, l’Inps tratteggia nuovamente la struttura delle agevolazioni contributive in agricoltura e pone fine alla sovrapposizione tra disciplina speciale di settore e disciplina generale, fonte di confusione e di contenzioso.

Nell’ordinamento previdenziale è opportuno operare una netta distinzione tra i benefici contributivi in senso stretto e i regimi di sotto-contribuzione. Questi due ambiti rispondono a logiche e discipline giuridiche differenti.

BENEFICI CONTRIBUTIVI E REGIMI DI SOTTOCONTRIBUZIONE

I benefici contributivi sono strumenti premiali o incentivanti, come esoneri o sgravi temporanei, finalizzati a ridurre il costo del lavoro per promuovere specifici obiettivi di politica occupazionale.

Per poterne usufruire il datore di lavoro devo rispettare precise condizioni che ne acclarano la meritevolezza (ai sensi dell’art. 1, c. 1175, L. 296/2006). Nello specifico: il possesso del DURC, il rispetto degli obblighi di legge, l’applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e l’assenza di gravi violazioni in materia di lavoro, sicurezza e condizioni di lavoro.

Tali benefici, come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2008, n. 5 e recepita dalla successiva circolare INPS 18 aprile 2008, n. 51, operano come riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria, che resta altrimenti integralmente dovuta in assenza dell’agevolazione.

Differenti sono i regimi di sotto-contribuzione. In questi casi, il legislatore stabilisce fin dall’inizio un prelievo contributivo inferiore, stabile e strutturale per interi settori economici, come l’agricoltura, o per specifiche aree territoriali, come le zone montane o svantaggiate. In buona sostanza, l’aliquota ridotta non costituisce un’eccezione o un vantaggio aggiuntivo legato alla meritevolezza datoriale, bensì rappresenta la regola ordinaria e strutturale di contribuzione per le imprese che operano in quelle determinate condizioni o in determinate aree geografiche.

Si tratta, quindi, di un diritto che sorge automaticamente al verificarsi del presupposto oggettivo. Proprio per questa loro natura strutturale, tali regimi non rientrano nella nozione di benefici ai sensi della L. 296/2006. Di conseguenza, non sono soggetti al meccanismo di revoca automatica previsto dal citato art. 1, c. 1175, L. 296/2006 in caso di irregolarità.

LA CIRCOLARE INPS N. 150/2025

Prima della circolare INPS n. 150/2025, invece, la revoca delle agevolazioni contributive in agricoltura veniva prevalentemente ancorata alla disciplina speciale di cui all’art. 1, c. 1175, L. 296/2006.

L’attività ispettiva assumeva spesso un’impostazione fortemente estensiva: accertata una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL o dal CPL applicabile, gli ispettori non solo procedevano al ricalcolo dell’imponibile e dei contributi dovuti, ma disponevano anche la revoca generalizzata delle agevolazioni, come se ogni scostamento retributivo fosse di per sé idoneo a travolgere indistintamente l’intero spettro dei benefici fruiti dall’azienda.

Qualsiasi violazione retributiva o contrattuale era ritenuta sufficiente a giustificare il recupero di tutti i benefici contributivi fruiti, senza distinguere se si fosse in presenza di un incentivo premiale, legato al rispetto di specifici obblighi, oppure di un regime strutturale, riconosciuto in ragione delle caratteristiche oggettive del territorio e dell’attività svolta.

Tale impostazione ha alimentato negli ultimi anni un ampio contenzioso. In più pronunce, i giudici del lavoro hanno evidenziato che le riduzioni contributive per il settore agricolo e per specifiche aree territoriali non operano come incentivi selettivi. Non sono subordinate al possesso e al mantenimento di requisiti di meritevolezza accertati ex post.

Si configurano invece come elementi di struttura del prelievo, coerenti con finalità di politica economica e di sostegno del comparto.

La circolare INPS n. 150/2025, nel recepire l’orientamento sopra riportato, individua, ora, con precisione l’unica condizione, di carattere residuale, da cui dipende il diritto al regime ridotto. Il diritto a godere della minore imposizione contributiva prevista dall’art. 9, c. 5, L. 67/1988, continua a essere subordinato solo al rispetto delle norme sul collocamento, come stabilito dal comma 5-bis dello stesso art. 9, sostituito dall’art. 11, c. 27, L. 537/ 1993.

Questa puntualizzazione ha due effetti principali sulla prassi ispettiva precedente la pubblicazione: in primo luogo, viene meno il presupposto per le revoche fondate su altre irregolarità. Tutte le ulteriori condizioni di meritevolezza tipiche dei benefici premiali, come la regolarità contributiva, il rispetto dei minimi contrattuali e l’assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza, sono escluse dal perimetro valutativo di questo regime.

Né un DURC irregolare, né una violazione retributiva possono più giustificare la revoca della sotto-contribuzione; in secondo luogo, si consolida la natura strutturale del regime. La circolare 150/2025 esplicita che, proprio in quanto configurante un’ipotesi di sotto-contribuzione, tale regime rimane escluso dall’applicazione dell’art. 1, c. 1175, L. 296/2006.

Si sancisce così la separazione definitiva tra la disciplina generale dei benefici premiali e quella speciale della sotto-contribuzione.

La riduzione per le zone svantaggiate non è un premio alla buona condotta del datore di lavoro, ma la modalità ordinaria di prelievo contributivo per chi opera in quei contesti.

La perdita di tale regime non è più una sanzione automatica per qualsiasi inadempimento, ma diventa un’eccezione ammessa solo in presenza della specifica violazione delle norme sul collocamento, come previsto dal legislatore fin dal 1993.

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